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  • Consulenze tecniche di parte

    Quando il Giudice istruisce una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), nominando un esperto che incarica di valutare tutti gli aspetti tecnici della causa, le due parti possono a loro volta nominare ciascuna il proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP). Nella conflittualità coniugale, genitoriale e nelle cause per la separazione lo psicologo è la figura incaricata e nominata al fine di vigilare sul corretto svolgimento della perizia.

    Consulenze tecniche di parte In quei casi nei quali la separazione o il divorzio appare conflittuale, i contrasti tra le parti risultano non superabili in sede giudiziaria, la complessità delle dinamiche familiari e la tutela dei minori necessitano di approfondimenti il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per effettuare i lavori peritali. Le parti, in accordo col proprio legale, possono nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP). (Art. 225 c.p.p.).
    Il CTP, una volta nominato, si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte, e con la parte stessa, presenzia ai lavori peritali vigilando su metodo e correttezza deontologica del CTU, analizza ed interpreta il materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU.
    Al termine di lavori peritali può presentare una relazione contestuale a quella del CTU.
    Il CTP può poi contribuire a costruire insieme all’avvocato una strategia da utilizzare nel procedimento giudiziario, così da tutelare la parte e gli eventuali minori e fornire un sostegno nell’organizzazione e nel far recepire l’applicazione pratica dei provvedimenti decisi dal giudice.
    Il Consulente aiuta il soggetto a comprendere il significato e lo scopo dei lavori peritali e, laddove necessario, farsi portavoce, nei confronti del CTU, di istanze che il soggetto fatica a far emergere durante i colloqui.  
    Aiuta poi il CTU a veicolare i messaggi costruttivi, se condivisi, che il lavoro peritale suggerisce già in corso di svolgimento (es. orari di visita dei figli). Anche in assenza di nomina di un CTU da parte del giudice un soggetto è libero di nominare comunque un proprio consulente tecnico da affiancare al proprio avvocato (Art. 223 c.p.p.).